miércoles, 14 de abril de 2010

Legge Organica dell'Educazione (Venezuela)

L'ASSEMBLEA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA

Decreta

la seguente,

LEGGE ORGANICA DELL'EDUCAZIONE

Capitolo I
Disposizioni Fondamentali

Oggetto della Legge

Articolo 1. La presente Legge ha come obiettivo quello di sviluppare i principi ed i valori rettori, i diritti, le garanzie ed i doveri in materia di educazione, che assume lo Stato come funzione indeclinabile e di massimo interesse, in accordo con i principi costituzionali e orientata dai valori etici umanisti per la trasformazione sociale, così come le basi organizzative e di funzionamento del Sistema Educativo della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Ambito di applicazione

Articolo 2. Questa Legge si applica alla società ed in particolare alle persone naturali e giuridiche, istituzioni e centri educativi ufficiali dipendenti dall'Esecutivo Nazionale, Statale, Municipale e dagli enti decentralizzati e dalle istituzioni educative private, in relazione alla materia e alla competenza educativa.

Principi e valori rettori dell'educazione

Articolo 3. La presente Legge stabilisce come principi dell'educazione, la democrazia partecipativa e da protagonista, la responsabilità sociale, l'uguaglianza tra tutti i cittadini e cittadine senza discriminazioni di alcuna indole, la formazione per l'indipendenza, la libertà e l'emancipazione, la valorizzazione e la difesa della sovranità, la formazione in una cultura della pace, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani, la pratica dell'equità e dell'inclusione; la sostenibilità dello sviluppo, il diritto all'uguaglianza di genere, il rafforzamento dell'identità nazionale, la lealtà verso la patria e l'integrazione latinoamericana e caraibica.

Si considerano come valori fondamentali: il rispetto della vita, l'amore e la fratellanza, la convivenza armonica nel quadro della solidarietà, la corresponsabilità, la cooperazione, la tolleranza e la valorizzazione del bene comune, la valorizzazione sociale ed etica del lavoro, il rispetto della diversità propria dei diversi gruppi umani. Allo stesso modo si stabilisce che l'educazione è pubblica e sociale, obbligatoria, gratuita, di qualità, di carattere laico, integrale, permanente, con pertinenza sociale, creativa, artistica, innovatrice, critica, pluriculturale, multietnica, interculturale e plurilingue.

Educazione e cultura

Articolo 4. L'educazione come diritto umano e dovere sociale fondamentale orientata allo sviluppo del potenziale creativo di ogni essere umano in condizioni storicamente determinate, costituisce l'asse centrale nella creazione, trasmissione e riproduzione delle diverse manifestazioni e valori culturali, invenzioni, espressioni, rappresentazioni e caratteristiche proprie al fine di apprezzare, assumere e trasformare la realtà.

Lo Stato assume l'educazione come processo essenziale per promuovere, rafforzare e diffondere i valori culturali della venezuelanità.

Lo Stato docente

Articolo 5. Lo Stato docente è l'espressione rettrice dello Stato in materia di Educazione, nel compimento della sua funzione indeclinabile e di massimo interesse come diritto umano universale e dovere sociale fondamentale, inalienabile, irrinunciabile, e come servizio pubblico che si materializza nelle politiche educative. Lo Stato docente si regge sui principi dell'integralità, cooperazione, solidarietà, concorrenza e corresponsabilità. Nelle istituzioni educative ufficiali lo Stato garantisce l'idoneità dei lavoratori e delle lavoratrici dell'educazione, l'infrastruttura, la dotazione e l'equipaggiamento, i piani, programmi, progetti, attività ed i servizi che assicurino a tutti e tutte uguaglianza di condizioni e di opportunità, nonché la promozione della partecipazione da protagonista e corresponsabile delle famiglie, della comunità educativa e delle organizzazioni comunitarie, d'accordo con i principi che reggono la presente Legge. Lo Stato assicura il compimento di queste condizioni nelle istituzioni educative private autorizzate.

Competenze dello Stato docente

Articolo 6. Lo Stato, attraverso gli organi nazionali con competenza in materia Educativa, eserciterà la rettoria del Sistema Educativo. Di conseguenza:

Garantisce:

a. Il pieno diritto a un'educazione integrale, permanente, continua e di qualità per tutti e tutte con equità di genere in uguaglianza di condizioni e di opportunità, diritti e doveri.

b. La gratuità dell'educazione in tutti i centri e le istituzioni educative ufficiali fino al pre-grado universitario.

c. L'accesso al Sistema Educativo alle persone con necessità educative o con discapacità, attraverso la creazione di condizioni e di opportunità. Così come, delle persone che si trovino privati della libertà e di quanti si trovino nel Sistema Penale di Responsabilità degli Adolescenti.

d. Lo sviluppo istituzionale, la permanenza e l'ottimo funzionamento delle missioni educative nelle loro distinte modalità.

e. La continuità delle attività educative, in qualsiasi momento e luogo, presso le istituzioni, i centri e le strutture ufficiali nazionali, statali, municipali, presso enti decentralizzati e istituzioni educative private.

f. I servizi di orientamento, salute integrale, sport, ricreazione, cultura e di benessere agli studenti e alle studentesse che partecipano al processo educativo in corresponsabilità con gli organi corrispondenti.

g. Le condizioni per l'articolazione tra l'educazione ed i mezzi di comunicazione, con la finalità di sviluppare il pensiero critico e riflessivo, la capacità di costruire mediazioni in modo permanente tra la famiglia, la scuola e la comunità, in conformità con quanti previsto dalla Costituzione della Repubblica e da ulteriori leggi.

h. L'uso del castigliano in tutte le istituzioni e centri educativi, salvo nelle modalità di educazione interculturale bilingue indigena, la quale dovrà garantire l'uso ufficiale e paritario delle lingue indigene e del castigliano.

i. Condizioni lavorative degne e di convivenza dei lavoratori e delle lavoratrici dell'educazione, che contribuiscano a umanizzare il lavoro per raggiungere il loro pieno sviluppo e un tenore di vita in accordo con la loro elevata missione.

j. Che ad alcun studente e ad alcuna studentessa, rappresentante o responsabile, si facciano pagare la matricola ed i servizi amministrativi, come condizione per l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalle istituzioni educative ufficiali.

k. Che ad alcun studente e ad alcuna studentessa, rappresentante o responsabile, si detenga la documentazione accademica personale, si facciano pagare interessi per l'insolvenza del pagamento o si prendano altre misure che violino il diritto all'educazione e al rispetto per la loro incolumità fisica, psichica e morale.

l. Il rispetto e gli onori obbligatori ai simboli patri, alla memoria del nostro Liberatore Simòn Bolìvar e ai valori della nostra nazionalità, in tutte le istituzioni e centri educativi.

Regola, ispeziona e controlla:

a. L'obbligatorietà dell'educazione e stabilisce i meccanismi per esigere alle comunità, famiglie, padri, madri, rappresentanti o responsabili, il compimento di questo dovere sociale.

b. Il funzionamento del sottosistema di educazione universitaria in quanto all'amministrazione efficiente del suo patrimonio e delle risorse economico-finanziarie assegnate secondo la Legge di Bilancio per l'Esercizio Fiscale e le sue norme di governo d'accordo con il principio della democrazia partecipativa e da protagonista, come diritto politico di quanti formano la comunità universitaria, senza sminuire l'esercizio dell'autonomia universitaria e l'osservanza dei principi e dei valori stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Legge.

c. Il compimento obbligatorio dell'educazione nella dottrina del nostro Liberatore Simòn Bolìvar, il castigliano, la storia e la geografia del Venezuela; nonché l'ambiente nelle istituzioni e nei centri educativi ufficiali e privati, fino all'educazione media generale e media tecnica. Così come l'inclusione obbligatoria, in tutto il Sistema educativo, dell'attività fisica, delle arti, sport, ricreazione, cultura, ambiente, agroecologia, comunicazione e salute.

d. La creazione ed il funzionamento delle istituzioni educative ufficiali e private, nonché l'idoneità delle persone naturali o giuridiche nel compimento dei requisiti etici, economici, accademici, scientifici, di probità, efficienza, legittimità e provenienza delle risorse per fondare e mantenere istituzioni educative private.

e. La qualità dell'infrastruttura educativa ufficiale e privata d'accordo con i parametri d'uso e disegno dettati dalle autorità competenti.

f. I processi d'ingresso, permanenza, ascesa, promozione e disimpegno dei professionisti e delle professioniste del settore educativo ufficiale e privato, in corrispondenza con i criteri e metodi di valutazione integrale e di controllo da parte della società.

g. La gestione dei centri e delle istituzioni educative ufficiali e private, con la partecipazione da protagonista di tutta la comunità educativa.

h. L'idoneità accademica dei professionisti e delle professioniste della docenza che entrino nelle istituzioni, centri e spazi educativi ufficiali e privati del sottosistema dell'educazione basica, con l'obiettivo di garantire processi per l'insegnamento e l'apprendimento nel Sistema Educativo, con pertinenza sociale, d'accordo con quanto stabilito dalla legge speciale che regge la materia.

i. Il regime di fissazione della matricola, l'ammontare, l'incremento, le tasse ed i servizi amministrativi che pagana gli studenti e le studentesse, i loro rappresentanti o responsabili, nelle istituzioni educative private. Si proibisce l'impiego di figure o modi come fondazioni, associazioni civili, società mercantili, o qualunque altro meccanismo al fine di esercitare coercizione nel pagamento di quote superiori a quelle stabilite dall'organo rettore e ulteriori enti che regolano la materia.

j. I programmi ed i progetti educativi, la creazione di fondazioni destinate ad appoggiarli e di istituzioni nel settore educativo di carattere ufficiale, privato, nazionale, statale, municipale e nelle ulteriori istanze dell'amministrazione pubblica decentralizzata.

Pianifica, esegue e coordina politiche e programmi:

a. Di formazione, orientati verso lo sviluppo pieno dell'essere umano e verso la sua incorporazione al lavoro produttivo, cooperativo e liberatore.

b. Per l'inserimento produttivo di laureati e laureate in corrispondenza con le priorità del Piano di Sviluppo Economico e Sociale della Nazione.

c. Di territorializzazione dell'educazione universitaria, che faciliti la municipalizzazione, con qualità e pertinenza sociale in osservanza dei valori culturali, delle capacità e delle potenzialità locali, all'interno della strategia di inclusione educativa e del progetto di sviluppo nazionale endogeno e sostenibile.

d. Di sviluppo socio-cognitivo integrale di cittadini e cittadine, articolando in modo permanente, l'imparare ad essere, a conoscere, a fare e a convivere, al fine di sviluppare armonicamente gli aspetti cognitivi, affettivi, assiologici e pratici, nonché di superare la frammentazione, l'atomizzazione del sapere e la separazione tra le attività manuali e intellettuali.

e. Al fine di raggiungere un nuovo modello di scuola, concepita come spazio aperto per la produzione ed lo sviluppo locale, il da farsi comunitario, la formazione integrale, la creazione e la creatività, la promozione della salute, l'allattamento materno ed il rispetto per la vita, la difesa di un ambiente sano, sicuro ed ecologicamente equilibrato, le innovazioni pedagogiche, le comunicazioni alternative, l'uso e lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, l'organizzazione comunale, il consolidamento della pace, la tolleranza, la convivenza ed il rispetto dei diritti umani.

f. Di valutazione e registro nazionale d'informazione degli edifici educativi ufficiali e privati, d'accordo con la normativa stabilita.

g. Di aggiornamento permanente del curriculum nazionale, dei testi scolastici e delle risorse didattiche di obbligatoria applicazione ed uso in tutto il sottosistema di educazione basica, con base sui principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Legge.

h. Per l'accreditamento e certificazione delle conoscenze attraverso l'esperienza con base nel dialogo dei saperi.

i. Che sviluppino il processo educativo presso istituzioni e centri educativi ufficiali e privati, nazionali, statali, municipali, enti del Potere Pubblico, mezzi di comunicazione, istituzioni universitarie pubbliche e private, centri educativi che funzionino presso le ulteriori istanze dell'amministrazione pubblica decentralizzata.

j. La creazione di un'amministrazione educativa efficiente, effettiva, efficacie e deburocratizzata, trasparente ed innovatrice, fondata sui principi della democrazia partecipativa, della solidarietà, etica, onestà, legalità, economia, partecipazione, corresponsabilità, celerità, rendiconti e responsabilità sociale.

k. Di formazione permanente per i docenti ed ulteriori persone e istituzioni che partecipano all'educazione, esercitando il controllo dei processi corrispondenti in tutte le loro istanze e dipendenze.

l. D'ingresso di studenti alle istituzioni di educazione universitaria nazionali e private.

m. Di valutazione statistica permanente della popolazione studentesca, che permetta costruire indicatori qualitativi e quantitativi per la pianificazione strategica della Nazione.

n. Di educazione formale e non formale in materia educativa culturale, congiuntamente con l'organo con competenza in materia culturale, senza sminuire le attività inerenti la loro natura e specificità storica e geografica nel contesto venezuelano, latinoamericano, andino, caraibico, amazzonico, iberoamericano e mondiale. Così come in educazione estetica, musica, danza, cinema, televisione, fotografia, letteratura, canto, teatro, arti plastiche, artigianato, gastronomia ed altre espressioni culturali, al fine di approfondire, arricchire e rafforzare i valori dell'identità nazionale come una delle vie per consolidare l'autodeterminazione e la sovranità nazionale.

Promuove, forgia e facilita la partecipazione sociale:

a. Attraverso una effettiva pratica sociale delle relazioni di cooperazione, solidarietà e convivenza tra le famiglie, la scuola, la comunità e la società, che faciliti le condizioni per la partecipazione organizzata nella formazione, esecuzione e controllo della gestione educativa.

b. Delle differenti organizzazioni sociali e comunitarie per il funzionamento e la gestione del Sistema Educativo, facilitando distinti meccanismi di controllo sociale d'accordo con la Costituzione della Repubblica e le leggi.

c. Delle famiglie, della scuola, delle organizzazioni sociali e comunitarie nella difesa dei diritti e nel compimento dei doveri comunicativi per l'educazione integrale dei cittadini e delle cittadine, nell'interpretazione critica e responsabile dei messaggi dei mezzi di comunicazione sociale pubblici e privati, universalizzando e democratizzando il loro accesso.

d. Nella difesa della sovranità, dell'identità nazionale e dell'integrità territoriale.

Promuove l'integrazione culturale ed educativa regionale ed universale:

a. Nell'intercambio di teorie e di pratiche sociali, artistiche, della conoscenza, delle esperienze, dei saperi popolari e ancestrali, che rafforzino l'identità delle nostre popolazioni latinoamericane, caraibiche, indigene e afrodiscendenti.

b. A partire da una concezione dell'integrazione che privilegia la relazione geostrategica con il mondo, rispettando la diversità culturale.

c. Nel riconoscimento e convalida di titoli e certificati accademici rilasciati.

d. Per l'indipendenza e cooperazione della ricerca scientifica e tecnologica.

e. Nella creazione di un nuovo ordine comunicativo per l'educazione

f. Nell'autorizzazione, orientamento, regolazione, supervisione e seguito agli accordi multilaterali, bilaterali e di finanziamento con enti nazionali ed internazionali di carattere pubblico e privato, per l'esecuzione di progetti educativi a livello nazionale.

Educazione laica

Articolo 7. Lo Stato manterrà in qualunque circostanza il suo carattere laico in materia educativa, preservando la sua indipendenza rispetto a tutte le correnti e gli organismi religiosi. Le famiglie hanno il diritto e la responsabilità dell'educazione religiosa dei loro figlie e figlie d'accordo alle proprie convinzioni ed in conformità con la libertà religiosa e di culto, prevista dalla Costituzione della Repubblica.

Uguaglianza di genere

Articolo 8. Lo Stato, in concordanza con la prospettiva dell'uguaglianza di genere prevista dalla Costituzione della Repubblica, garantisce l'uguaglianza di condizioni e opportunità affinché bambini, bambine, adolescenti, uomini e donne, esercitino il diritto a un'educazione integrale e di qualità.

Educazione e mezzi di comunicazione

Articolo 9. I mezzi di comunicazione sociale, intesi come servizi pubblici, sono strumenti essenziali per lo sviluppo del processo educativo e come tali devono compiere funzioni informative, formative e ricreative che contribuiscano allo sviluppo dei valori e principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Legge, con conoscenze, sviluppo del pensiero critico ed attitudini che rafforzino la convivenza cittadina, la territorialità e la nazionalità. Di conseguenza:

I mezzi di comunicazione pubblici e privati, in qualsiasi modalità, sono obbligati a concedere spazi che materializzino i fini dell'educazione.

Orientano la propria programmazione in accordo con i principi e valori educativi e culturali stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, dalla presente legge e dall'ordinamento giuridico vigente.
I mezzi televisivi sono obbligati a incorporare sottotitoli e traduzione al linguaggio dei segni, per le persone con discapacità auditive.

Nei sottosistemi del Sistema Educativo si incorporano unità di formazione per contribuire alla conoscenza, comprensione, uso e analisi critica dei contenuti dei mezzi di comunicazione sociale. Allo stesso modo, la legge ed i regolamenti regoleranno la propaganda in difesa della salute mentale e fisica della popolazione.

Divieto di incitamento all'odio

Articolo 10. Si proibisce in tutte le istituzioni e centri educativi privati del paese la pubblicazione e divulgazione di programmi, messaggi, pubblicità, propaganda e promozioni di qualsiasi indole, attraverso mezzi stampa, audiovisivi o altri, che incitino all'odio, alla violenza, l'insicurezza, l'intolleranza, la deformazione del linguaggio; che attentino ai valori, alla pace, la morale, l'etica, i buoni costumi, la salute, la convivenza umana, i diritti umani ed il rispetto dei diritti dei popoli, delle comunità indigene e degli afrodiscendenti; che promuovano il terrore, le discriminazioni di qualunque tipo, il deterioramento dell'ambiente che ci circonda ed il disprezzo dei principi democratici, di sovranità nazionale e identità nazionale, regionale e locale.

Proibizione di messaggi contrari alla sovranità nazionale

Articolo 11. Si proibisce, in tutte le istituzioni e centri educativi ufficiali e privati, la diffusione di idee e dottrine contrarie alla sovranità nazionale ed ai principi e valori consacrati dalla Costituzione della Repubblica.

Proibizioni di propaganda di partito
nelle istituzioni e centri educativi

Articolo 12. Non viene permessa la realizzazione di attività di proselitismo o propaganda di partito nelle istituzioni e centri educativi del sottosistema dell'educazione basica, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, sia esso orale, stampato, elettrico, radiofonico, telematico o audiovisivo:

a. Nei livelli elementari.

b. In alcuno dei livelli del sottosistema dell'educazione basica si possono utilizzare l'aula e la qualità di docente per attività con carattere di partito.

Le condizioni per dar compimento al contenuto di questo articolo, così come le loro eccezioni, verranno stabiliti dalle leggi speciali e rispettivi regolamenti.

Principi della responsabilità sociale e della solidarietà

Articolo 13. la responsabilità sociale e la solidarietà costituiscono principi basici della formazione cittadina dei studenti e delle studentesse in tutti i livelli e modalità del Sistema Educativo.

Ogni studente e studentessa frequentante istituzioni e centri educativi ufficiali o privati dei livelli d'educazione media generale e media tecnica del sottosistema d'educazione basica, così come del sottosistema d'educazione universitaria e delle diverse modalità educative del Sistema Educativo, una volta culminato il programma di studio e d'accordo con le proprie competenze, deve contribuire allo sviluppo integrale della Nazione, attraverso la pratica delle attività comunitarie, in concordanza con i principi di responsabilità sociale e di solidarietà stabiliti dalla legge. Le condizioni per dar compimento al contenuto di quest'articolo verranno stabilite dai regolamenti.

L'educazione

Articolo 14. L'educazione è un diritto umano e un dovere sociale fondamentale, concepita come un processo di formazione integrale, gratuita, laica, inclusiva e di qualità, permanente, continua e interattiva, promuove la costruzione sociale della conoscenza, la valorizzazione etica e sociale del lavoro, nonché l'integralità e la preminenza dei diritti umani, la formazione di nuovi repubblicani e nuove repubblicane alla partecipazione attiva, cosciente e solidaria nei processi di trasformazione individuale e sociale, fondata sui valori dell'identità nazionale, con una visione latinoamericana, caraibica, indigena, afrodiscendente ed universale. L'educazione regolata da questa Legge si fonda sulla dottrina del nostro liberatore Simòn Bolìvar, sulla dottrina di Simòn Rodrìguez, sull'umanesimo sociale ed è aperta a tutte le correnti di pensiero. La didattica viene incentrata sui processi che hanno come asse la ricerca, la creatività e l'innovazione, il che permette adeguare le strategie, le risorse e l'organizzazione dell'aula, a partire dalla diversità degli interessi e delle necessità degli studenti e delle studentesse.

L'educazione ambientale, l'insegnamento del castigliano, la storia e la geografia del Venezuela, così come i principi dell'ideario bolivariano, sono di compimento obbligatorio nelle istituzioni e centri educativi ufficiali e privati.

Fini dell'educazione

Articolo 15. L'educazione, in conformità con i principi ed i valori della Costituzione della Repubblica e della presente Legge, ha come fini:

Sviluppare il potenziale creativo di ogni essere umano per il pieno esercizio della sua personalità e cittadinanza, in una società democratica basata sulla valorizzazione etica e sociale del lavoro liberatore e sulla partecipazione attiva, cosciente, da protagonista, responsabile e solidaria, impegnata nei processi di trasformazione sociale e fondata sui principi della sovranità e dell'autodeterminazione dei popoli, con i valori dell'identità locale, regionale, nazionale, con una visione indigena, afrodiscendente, latinoamericana, caraibica ed universale.

Sviluppare una nuova cultura politica fondata sulla partecipazione da protagonista e sul rafforzamento del Potere Popolare, sulla democratizzazione del sapere e sulla promozione della scuola come spazio di formazione della cittadinanza e della partecipazione comunitaria, per la ricostruzione dello spirito pubblico nei nuovi repubblicani e nelle nuove repubblicane, con profonda coscienza del dovere sociale.

Formare cittadini e cittadine a partire dall'approccio geo-storico con consapevolezza della nazionalità e della sovranità, con apprezzamento dei valori patri, valorizzazione degli spazi geografici e delle tradizioni, dei saperi popolari, ancestrali, artigianali e delle particolarità culturali delle diverse regioni del paese, nonché sviluppare nei cittadini e nelle cittadine la consapevolezza del Venezuela come paese energetico e specialmente idrocarburifero, nel quadro della conformazione di un nuovo modello produttivo endogeno.

Fomentare il rispetto per la dignità delle persone e la formazione attraversata dai valori etici della tolleranza, giustizia, solidarietà, pace, rispetto dei diritti umani e la non discriminazione.

Impulsare la formazione di una coscienza ecologica al fine di preservare a biodiversità e la sociodiversità, le condizioni ambientali e lo sfruttamento razionale delle risorse naturali.

Formar in, da e per il lavoro sociale liberatore, all'interno di una prospettiva integrale, attraverso politiche di sviluppo umanistico, scientifico e tecnologico, vincolate allo sviluppo endogeno produttivo e sostenibile.

Impulsare l'integrazione latinoamericana e caraibica in una prospettiva multipolare orientata dall'impulso della democrazia partecipativa, dalla lotta contro l'esclusione, il razzismo e tutte le forme di discriminazione, dalla promozione del disarmo nucleare e la ricerca dell'equilibrio ecologico nel mondo.

Sviluppare la capacità di astrazione ed il pensiero critico attraverso la formazione in filosofia, logica e matematiche, con metodi innovatori che privilegino l'apprendimento a partire dal quotidiano e dall'esperienza.

Sviluppare un processo educativo che elevi la coscienza al fine di raggiungere la suprema felicità sociale attraverso una struttura socioeconomica includente e un nuovo modello produttivo sociale, umanista ed endogeno.

Sport e ricreazione

Articolo 16. Lo Stato assiste, stimola e impulsa lo sviluppo dell'educazione fisica, dello sport e della ricreazione nel Sistema Educativo, in concordanza con quanto previsto dalle legislazioni speciali che in materia vengano dettate.


Capitolo II
Corresponsabili dell'Educazione

Le famiglie

Articolo 17. Le famiglie hanno il dovere, il diritto e la responsabilità dell'orientamento e della formazione in principi, valori, credenze, attitudini ed abitudini nei bambini, bambine, adolescenti, giovani, adulti e adulte, al fine di coltivare il rispetto, l'amore, onestà, tolleranza, riflessione, partecipazione, indipendenza e accettazione. Le famiglie, la scuola, la società e lo Stato sono corresponsabili nel processo di educazione cittadina e nello sviluppo integrale dei suoi componenti.

Le organizzazioni comunitarie del Potere Popolare

Articolo 18. I consessi comunali, le popolazioni e le comunità indigena, nonché ulteriori organizzazioni sociali della comunità, nell'esercizio del Potere Popolare e nelle proprie condizioni di corresponsabili dell'educazione, si vedono nell'obbligo di contribuire alla formazione integrale dei cittadini e delle cittadine, alla formazione ed al rafforzamento dei suoi valori etici, all'informazione e divulgazione della realtà storica, geografica, culturale, ambientale, conservazionista e socioeconomica della località, all'integrazione famiglia-scuola-comunità, alla promozione e difesa dell'educazione , della cultura, dello sport, ricreazione, lavoro, salute ed ulteriori diritti, garanzie e doveri dei venezuelani e delle venezuelane, esercitando un ruolo pedagogico liberatore per la formazione di una nuova cittadinanza con responsabilità sociale.

Gestione scolastica

Articolo 19. Lo Stato, attraverso l'organo competente nel sottosistema di educazione basica, esercita l'orientamento, la direzione strategica e la supervisione del processo educativo, nonché stimola la partecipazione comunitaria, incorporando tanto i servizi collettivi interni della scuola quanto i diversi attori comunitari partecipanti attivi nella gestione scolastica delle istituzioni, centri e strutture educative, per quanto attiene alla formazione, esecuzione e controllo della gestione educative in base al principio di corresponsabilità, d'accordo con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Legge.

Comunità educativa

Articolo 20. La comunità educativa è uno spazio democratico, di carattere sociale comunitario, organizzato, partecipativo, cooperativo, da protagonista e solidario. I suoi componenti agiranno nel processo di educazione cittadina d'accordo con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica, dalle leggi e da ulteriori norme che reggono il Sistema Educativo. A tali effetti:

La comunità educativa viene composta da padri, madri, rappresentanti, responsabili, studenti e studentesse, docenti, lavoratori amministrativi e lavoratrici amministrative, operai e operaie delle istituzioni e centri educativi, dall'educazione iniziale fino all'educazione media generale e tecnica, nonché a tutte le modalità del sottosistema dell'educazione basica. Potranno far parte della comunità educativa anche le persone naturali e giuridiche, i portavoce e le portavoce delle differenti organizzazioni comunitarie vincolate alle istituzioni e centri educativi.
L'organizzazione ed il funzionamento della comunità educativa sarà retto dalla normativa legale che a tal effetto si detti, la quale dovrà sviluppare le norme ed procedimenti al fine di vigilare la sua osservanza da parte dei propri componenti.

Lo Stato garantisce, attraverso l'organo rettore con competenza nel sottosistema di educazione basica, la formazione permanente dei cittadini e delle cittadine che fanno parte della comunità educativa al fine di rendere effettivo il compimento del controllo sociale e di altri doveri e diritti dei cittadini e delle cittadine nella gestione educativa.

Organizzazione del corpo studente

Articolo 21. Nelle istituzioni e centri educativi, nei differenti livelli e modalità del Sistema Educativo, si organizzeranno consigli studenteschi, senza il disprezzo di altre forma organizzative, destinate a promuovere la formazione dei cittadini e delle cittadine attraverso la partecipazione da protagonista e corresponsabile del corpo studente, tenendo conto delle specificità di ogni livello e modalità. Queste organizzazioni studentesche agiranno insieme alla comunità educativa nei differenti ambiti, programmi, progetti educativi e comunitari, esercitando i propri diritti e doveri come esseri sociali, in un clima democratico, di pace, rispetto, tolleranza e solidarietà. Le organizzazioni studentesche saranno rette dalla normativa che a tal effetto si detti.

Partecipazione e obbligazione
delle imprese pubbliche e private nell'educazione

Articolo 22. Le imprese pubbliche e private, d'accordo con le proprie caratteristiche ed in corrispondenza con le politiche intersettoriali dello Stato e con i piani generali di sviluppo endogeno, locale, regionale e nazionale, sono obbligate a contribuire e da facilitazioni ai lavoratori ed alle lavoratrici per la loro formazione accademica, aggiornamento, miglioramento e perfezionamento professionale; allo stesso modo, sono obbligate a cooperare nell'attività educativa, della salute, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e cittadina della comunità e del suo intorno.

Le imprese pubbliche e private sono obbligate a facilitare istallazioni, servizi, personale tecnico e professionale per l'esecuzione e lo sviluppo di programmi nelle aree di formazione per il lavoro liberatore, per piani di tirocini per studenti dell'educazione media generale e tecnica, pre-universitaria e post-universitaria, nonché nelle modalità del Sistema Educativo. L'obbligazione opera anche nell'esecuzione di quelle azioni nelle quali intervengano in modo congiunto le imprese ed i centri di ricerca e di sviluppo tecnologico, all'interno dei piani e programmi di sviluppo endogeno, locale, regionale e nazionale.

Infrastruttura educativa

Articolo 23. Le promotrici e costruttrici di sviluppi abitativi pubblici o privati sono obbligate a costruire strutture o istituzioni educative d'accordo con le specificazioni stabilite dalla legge.


CAPITOLO III
Il Sistema Educativo

Sistema Educativo

Articolo 24. Il Sistema Educativo è un congiunto organico e strutturato, formato da sottosistemi, livelli e modalità, d'accordo con le tape dello sviluppo umano. Si basa sui postulati dell'unità, corresponsabilità, interdipendenza e flessibilità. Ne fanno parte politiche, strutture, sevizi e comunità col fine di garantire il processo educativo e la formazione permanente della persona senza distinguo di età, con il rispetto delle proprie capacità, della diversità etnica, linguistica e culturale, assistendo le necessità e le potenzialità locali, regionali e nazionali.

Organizzazione del Sistema Educativo

Articolo 25. Il Sistema Educativo viene organizzato in:

Il sottosistema di educazione basica, formato dai livelli d'educazione iniziale, educazione primaria e media. Il livello di educazione iniziale comprende le tappe di materna e pre-scolastica destinate all'educazione di bambini e bambine con età comprese tra i zero ed i sei anni. Il livello d'educazione primaria comprende sei anni e conduce all'ottenimento del certificato d'educazione primaria. Il livello d'educazione media comprende due opzioni: l'educazione media generale con durata di cinque anni, dal primo al quinto anno, e l'educazione media tecnica con durata di sei anni, dal primo al sesto anno. Entrambe le opzioni conducono all'ottenimento del titolo corrispondente.

La durata, i requisiti, certificati e titoli dei livelli del sottosistema dell'educazione basica saranno definiti dalla legge speciale.

Il sottosistema d'educazione universitaria comprende i livelli di pre-laurea e post-laurea universitaria. La durata, i requisiti, certificati e titoli dei livelli del sottosistema d'educazione universitaria saranno definiti definiti dalla legge speciale.

Come parte del Sistema Educativo, gli organi rettori in materia d'educazione basica e d'educazione universitaria garantiscono:
a. Condizioni ed opportunità per l'assegnazione di accrediti e riconoscimenti d'apprendimento, invenzioni, esperienze e saperi ancestrali, tradizionali e popolari, di quelle persone che non hanno realizzato studi accademici, d'accordo con la rispettiva regolamentazione.
b. Lo sviluppo istituzionale e l'ottimo funzionamento delle missioni educative per l'accesso, la permanenza, prosecuzione e culminazione degli studi di tutte le persone, con l'oggetto di garantire l'universalizzazione del diritto all'educazione.

Modalità del Sistema Educativo

Articolo 26. Le modalità del Sistema Educativo sono varianti educative per l'attenzione alle persone che per caratteristiche proprie e condizioni specifiche del proprio sviluppo integrale, culturale, etnico, linguistico ed altre, richiedano adattamenti curricolari in modo permanente o temporaneo col fine di rispondere alle esigenze dei differenti livelli educativi.

Sono modalità: l'educazione speciale, l'educazione di giovani, adulti e adulte, l'educazione di frontiera, l'educazione rurale, l'educazione per le arti, l'educazione militare, l'educazione interculturale, l'educazione interculturale bilingue, ed ulteriori che siano determinate dal regolamento e dalla legge. La durata, i requisiti, certificati e titoli delle modalità del Sistema Educativo verranno definiti dalla legge speciale d'educazione basica e d'educazione universitaria.

Educazione interculturale e interculturale bilingue

Articolo 27. L'educazione interculturale attraversa il Sistema Educativo e crea condizioni per il suo libero accesso attraverso programmi basati sui principi e fondamenti delle culture originarie dei popolazioni e delle comunità indigene e afrodiscendenti, valorizzando la loro lingua, cosmovisione, valori, saperi, conoscenze e mitologie tra gli altri, così come anche la propria organizzazione sociale, economica, politica e giuridica, il cui tutto costituisce il patrimonio culturale della Nazione. Il coacervo autoctono è completato sistematicamente dagli aspetti culturali, scientifici, tecnologici e umanistici della Nazione venezuelana e del patrimonio culturale dell'umanità.

L'educazione interculturale bilingue è obbligatoria ed irrinunciabile in tutte le strutture e centri educativi ubicati in regioni con popolazione indigena, fino al sottosistema d'educazione basica.

L'educazione interculturale bilingue verrà retta da una legge speciale che svilupperà il disegno curricolare, il calendario scolastico, i materiali didattici, la formazione e la pertinenza dei docenti corrispondenti a questa modalità.

Educazione di frontiera

Articolo 28. L'educazione di frontiera avrà come finalità l'attenzione educativa integrale delle persone che abitano in spazi geografici della frontiera venezuelana, favorendo il proprio sviluppo armonico e propiziando il rafforzamento della sovranità nazionale, della sicurezza e difesa della Nazione, dei valori d'identità nazionale, della difesa del patrimonio culturale, ella comprensione delle relazioni bilaterali, della cultura della pace e dell'amicizia reciproca con le popolazioni vicine.

Educazione rurale

Articolo 29. l'educazione rurale è diretta al raggiungimento della formazione integrale dei cittadini e delle cittadine nei propri contesti geografici; allo stesso modo, è orientata dai valori d'identità locale, regionale e nazionale al fine di propiziare, attraverso la sua partecipazione da protagonista, il radicamento nel sua habitat, attraverso lo sviluppo di abilità e destrezze d'accordo con le necessità della comunità nel quadro dello sviluppo endogeno ed in corrispondenza con i principi di difesa integrale della Nazione. Tenendo conto della realtà geopolitica della Repubblica Bolivariana del Venezuela, lo Stato garantisce l'articolazione armonica tra la campagna e la città, potenziando la relazione tra l'educazione rurale e l'educazione interculturale e interculturale bilingue.

Educazione militare

Articolo 30. L'educazione militare ha come funzione quella di orientare il processo di formazione, perfezionamento e sviluppo integrale dei e delle componenti della Forza Armata Nazionale Bolivariana attraverso i processi educativi sostenuti dai valori superiori dello Stato, etici, morali, culturali ed intellettuali che hanno come fondamento il pensiero e l'azione del nostro Liberatore Simòn Bolìvar, di Simòn Rodrìguez e di Ezequiel Zamora, i precursori, gli eroi venezuelani e le eroine venezuelane. L'organo rettore con competenza in materia di Difesa, eserciterà le modalità d'educazione militare, in tal senso pianifica, organizza, dirige, aggiorna, controlla valuta e formula politiche, strategie, piani, programmi di studio e progetti diretti a garantire un'educazione di qualità nella Forza Armata Nazionale Bolivariana, al fine di assicurare la difesa integrale della Nazione, di cooperare nel mantenimento dell'ordine interno e di partecipare attivamente allo sviluppo integrale della Nazione. L'educazione militare verrà esercitata in coordinamento con l'organo con competenza in materia d'Educazione Universitaria.

Legge speciale d'educazione basica

Articolo 31. Una legge speciale normerà il funzionamento del sottosistema d'educazione basica, dal livello d'educazione iniziale fino a quello d'educazione media in tutte le sue modalità, e stabilirà i meccanismi di coordinamento necessari con l'educazione universitaria.

L'educazione universitaria

Articolo 32. L'educazione universitaria approfondisce il processo di formazione integrale e permanente di cittadini critici e di cittadine critiche, riflessivi o riflessive, sensibili ed impegnati o impegnate, socialmente ed eticamente nello sviluppo del paese, iniziato nei livelli educativi precedenti. Ha come funzione la creazione, diffusione, socializzazione, produzione, appropriazione e conservazione della conoscenza nella società, così come lo stimolo verso la creazione intellettuale e culturale in tutte le sue forme. La sua finalità è quella di formare professionisti e ricercatori o ricercatrici della più alta qualità, nonché auspicare il loro permanente aggiornamento e miglioramento, col proposito di stabilire solidi fondamenti che, nel campo umanistico, scientifico e tecnologico, siano di supporto al progresso autonomo indipendente e sovrano del paese in tutte le aree.

L'educazione universitaria sarà a carico delle istituzioni formanti un sottosistema d'educazione universitaria, d'accordo con quanto stabilisca la legge speciale corrispondente ed in concordanza con altre leggi speciali per l'educazione universitaria. La legge del sottosistema d'educazione universitaria determinerà l'ascrizione, la categorizzazione dei suoi componenti, la conformazione e l'operatività dei propri organismi e la garanzia di partecipazione per tutti i suoi e le sue componenti.

Principi rettori dell'educazione universitaria

Articolo 33. L'educazione universitaria ha come principi rettori fondamentali quelli stabiliti dalla Costituzione della Repubblica, il carattere pubblico, la qualità e l'innovazione, l'esercizio del pensiero critico e riflessivo, l'inclusione, la pertinenza, la formazione integrale, la formazione lungo tutta la vita, l'autonomia, l'articolazione e la cooperazione internazionale, la democrazia, la libertà, la solidarietà, l'universalità, l'efficienza, la giustizia sociale, il rispetto dei diritti umani e della bioetica, così come la partecipazione e l'uguaglianza di condizioni e di opportunità. Nel compimento delle proprie funzioni, L'educazione universitaria è aperta a tutte le correnti di pensiero e sviluppa valori accademici e sociali che si riflettono nei suoi contributi alla società.

Il principio dell'autonomia

Articolo 34. Nelle istituzioni di educazione universitaria a cui sia applicabile, il principio d'autonomia riconosciuto dallo Stato si materializza attraverso l'esercizio della libertà intellettuale, l'attività teorico-pratica e la ricerca scientifica, umanistica e tecnologica, col fine di creare e sviluppare la conoscenza ed i valori culturali. L'autonomia si eserciterà attraverso le seguenti funzioni:

Stabilire le proprie strutture con carattere flessibile, democratico, partecipativo ed efficiente, al fine di dettare le proprie norme di governo e le proprie regole interne d'accordo con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica e la legge.

Pianificare, creare, organizzare e realizzare i programmi di formazione, di creazione intellettuale e d'interazione con le comunità, con attenzione alle aree strategiche d'accordo con il Piano di Sviluppo Economico e Sociale della Nazione, con le potenzialità esistenti nel paese, con le necessità prioritarie, il raggiungimento della sovranità scientifica e tecnologica, nonché dello sviluppo degli esseri umani.

Scegliere e nominare le proprie autorità in base alla democrazia partecipativa, da protagonista e con mandato revocabile, per l'esercizio pieno ed in uguaglianza di condizioni di diritti politici dei e delle componenti della comunità universitaria, professori e professoresse, studenti e studentesse, personale amministrativo, personale operaio, nonché i laureati d'accordo col Regolamento. Si eleggerà un consiglio controllore formato dai e dalle componenti della comunità universitaria.

Amministrare il proprio patrimonio con austerità, giusta distribuzione, trasparenza, onestà e rendiconti, sotto il controllo e vigilanza interna da parte del consiglio controllore, nonché esterna da parte dello Stato.

Il principio d'autonomia si eserciterà rispettando i diritti consacrati per i cittadini e le cittadine dalla Costituzione della Repubblica, senza disprezzo di quanto stabilisca la legge per quanto relativo al controllo e vigilanza da parte dello Stato, al fine di garantire l'uso efficiente del patrimonio delle istituzioni del sottosistema d'educazione universitaria. E' responsabilità di tutti e tutte, dei e delle componenti del sottosistema, i rendiconti periodici allo Stato ed alla società sull'uso delle risorse, così come l'opportuna informazione sulla quantità, pertinenza e qualità dei prodotto dei propri lavori.

Le leggi speciali dell'educazione universitaria

Articolo 35. L'educazione sarà retta da leggi speciali e da altri strumenti normativi nei quali si determinerà la forma in cui questo sottosistema si forma e articola, così come da tutto quanto relativo a:

Il finanziamento del sottosistema d'educazione universitaria.

L'ingresso di studenti e studentesse al sottosistema attraverso un regime che garantisce l'equità per l'ingresso, la permanenza e la sua prosecuzione lungo i corsi accademici.

La creazione intellettuale ed i programmi di post-laurea dell'educazione universitaria.

La valutazione e l'accreditamento dei membri della sua comunità, così come dei programmi amministrativi da parte delle istituzioni del sistema.

L'ingresso e permanenza di docenti, in concordanza con le disposizioni costituzionali per l'ingresso di funzionari e funzionarie di carriera, così come con le disposizioni che normino la valutazione dei e delle componenti del sottosistema.

La carriera accademica, come strumento che normi la posizione gerarchica dei e delle docenti, così come dei ricercatori e delle ricercatrici del sistema, de loro benefici socioeconomici, doveri e diritti, in relazione con la propria formazione, preparazione e disimpegno.

La classificazione ed i procedimenti per trattare la non osservanza delle disposizioni che in materia d'educazione universitaria sono previste da questa Legge e dalle leggi speciali.

L'offerta di alcune carriere che per la loro natura, portata, impatto sociale e interesse nazionale debbano essere riservate per essere impartite presso istituzioni a ciò specialmente destinate.

Libertà di cattedra

Articolo 36. L'esercizio della formazione, della creazione intellettuale e dell'interazione con le comunità, ed ogni ulteriore attività relazionata con il sapere nel sottosistema d'educazione universitaria, si realizzeranno sotto il principio della libertà accademica, intesa questa come il diritto inalienabile di creare, esporre o applicare approcci metodologici e prospettive teoriche, in conformità con i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalla Legge.

CAPITOLO IV
Formazione e Carriera Docente

Formazione docente

Articolo 37. E' funzione indeclinabile dello Stato, la formazione, la regolazione, il seguito ed il controllo di gestione delle politiche di formazione docente attraverso l'organo con competenza in materia d'Educazione Universitaria, con attenzione al profilo richiesto dai livelli e dalle modalità del Sistema Educativo ed in corrispondenza con le politiche, i piani, programmi e progetti educativi emanati dall'organo con competenza in materia d'educazione basica, nel quadro dello sviluppo umano, endogeno e sovrano del paese. La formazione dei e delle docenti del Sistema Educativo sarà retta dalla legge speciale che a tal effetto si detti e dovrà contemplare la creazione di un'istanza che coordini con le istituzioni d'educazione universitaria quanto relativo ai propri programmi di formazione docente.

Formazione permanente

Articolo 38. La formazione permanente è un processo integrale continuo che attraverso politche, piani programmi e progetti, aggiorna e migliora il livello di conoscenza e disimpegno dei e delle responsabili e dei e delle corresponsabili nella formazione di cittadini e cittadine. La formazione permanente dovrà garantire il rafforzamento di una società critica, riflessiva e partecipativa nello sviluppo e trasformazione sociale che esigge il paese.

Politica di formazione permanente

Articolo 39. Attraverso i sottosistemi d'educazione basica e d'educazione universitaria, lo Stato disegna, dirige, amministra e supervisa la politica di formazione permanente per i e le responsabili e per i e le corresponsabili dell'amministrazione educativa e per la comunità educativa, col fine di raggiungere la formazione integrale come essere sociale per la costruzione di una nuova cittadinanza, promuove i valori fondamentali consacrati dalla Costituzione della Repubblica e sviluppa potenzialità e attitudini per apprendere, propizia la costruzione e innovazione della conoscenza, dei saperi e dell'esperienza, fomenta l'aggiornamento, il miglioramento, lo sviluppo personale e professionale dei cittadini e delle cittadine, rafforza la famiglia e propizia la partecipazione delle comunità organizzate nella pianificazione ed esecuzione di programmi sociali per lo sviluppo locale.

Carriera docente

Articolo 40. La carrira docente costituisce il sistema integrale d'ingresso, promozione, permanenza ed uscita di quanti e quante la esercitano presso istituzioni educative ufficiali e private. Nei livelli iniziale e media, risponde a criteri di valutazione integrale di merito accademico e disimpegno etico, sociale ed educativo, in conformità con quanto stabilito dalla Costituzione della Repubblica. Avranno accesso alla carriere docente quanti e quante siano professionisti e professioniste della docenza, essendo considerati come tali coloro che possiedono il titolo corrispondente assegnato dalle istituzioni d'educazione universitaria per formare docenti. Una legge speciale regolerà la carriera docente e la particolarità delle popolazioni indigene.

Stabilità nell'esercizio della carriera docente

Articolo 41. Si garantisce ai professionisti ed alle professioniste della docenza la stabilità nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, tanto nel settore ufficale quanto privato; godranno del diritto alla permanenza negli incarichi che disimpegnano con la gerarchia, la categoria, remunerazione e benefici socioeconomici in corrispondenza con i principi stabiliti dalla costituzione della Repubblica, da questa Legge e dalla legge speciale.

Relazioni di lavoro e pensionamento

Articolo 42. I professionisti e le professionioste della docenza si reggeranno nelle proprie relazioni di lavoro, attraverso le dipsosizioni di questa Legge, attraverso le leggi speciuali che regolino la materia, la Legge Organica del Lavoro ed ulteriori disposizioni legali che le siano applicabili. Il personale docente acquisisce il diritto di pensionamento con venticinque anni di servizio attivo nell'educazione, con un ammontare del cento per cento dello stipenddio ed in conformità con quanto stabilito dalla legge speciale.

Capitolo V
Amministrazione e Regime Educativo

Supervisione educativa

Articolo 43. Lo Sato formula e amministra la politica di supervisione educativa come un processo unico, integrale, storico, sociale, umanista, sistematico e metodologico, con la finalità di orientare e accompagnare il processo educativo, nel quadro dell'integrazione scuola-famiglia-comunità, in accordo con le differenti modalità del Sistema Educativo. Verrà realizzata presso le istituzioni, centri, strutture e servizi educativi dipendenti dall'Esecutivo Nazionale, Statale e Municipale, dagli enti decentralizzati e dalle istituzioni educative private, nei distinti livelli e modalità per garantire i fini dell'educazione consacrati in questa Legge. La supervisione e direzione delle istituzioni educative saranno parte integrale di una gestione democratica e partecipativa, segnata dall'accompagnamento pedagogico.

Valutazione educativa

Articolo 44. la valutazione come parte del processo educativo è democratica, partecipativa, continua, integrale, cooperativa, sistematica, quali-quantitativa, diagnostica, flessibile, formativa e accumulativa. Deve apprezzare e registrare in modo permanente, attraverso procedimenti scientifici, tecnici e umanistici, il rendimento studentesco, il processo di appropriazione e costruzione degli apprendimenti, tenendo conto dei fattori sociostorici, delle differenza individuali e valuterà il disimpegno dell'educatore e dell'educatrice nonchè, in generale, tutti gli elementi che costituiscono detto processo. L'organo con competenza in materia d'educazione basica stabilirà le norme ed i procedimenti che reggeranno il processo di valutazione nei differenti livelli e modalità del sottosistema d'educazione basica. I livelli d'educazione universitaria veranno retti dalla legge speciale.

Valutazione istituzionale

Articolo 45. Gli organi con competenza in materia d'educazione basica ed educazione universitaria realizzeranno valutazioni istituzionali attraverso le proprie istanze nazionali, regionali, municipali e locali, nelle istituzioni, centri e servizi educativi, nei lassi e nei periodi che si stabiliscano nel regolamento della presente legge.

Certificati e titoli

Articolo 46. I certificati, voti, credenziali e titoli ufficiali che accreditino conoscenze accademiche, professionali o tecniche corrispondenti a qualsiasi livello o modalità del Sistema Educativo, saranno assegnati opportunamente con la dovuta firma, certificazione ed avallo degli organi rettori con competenza in materia d'Educazione salvo le eccezioni contemplate dalla normativa vigente.

Equivalenze di studio

Articolo 47. Gli organi con competenze in materia d'educazione basica ed educazione universitaria, conconderanno opportunamente e diligentemente i trasferimenti e le equivalenze che avranno luogo, agli studenti e alle studentesse tra istituzioni venezuelane, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Riconoscimento degli studi realizzati all'estero

Artcolo 48. Gli organi con competenza in materia d'educazione basica e d'educazione universitaria normeranno l'assegnazione di convalide o equivalenze degli studi realizzati in istituzioni straniere riconosciute, allo scopo che gli stessi abbiano validità nel territorio nazionale. La normativa prenderà in considerazione gli accordi legalmente sottoscritti dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Regime scolastico

Articolo 49. Per il sottosistema d'educazione basica l'anno scolastico avrà duecento giorni abili. Lo stesso si divide ai fini educativi, d'accordo con le caratteristiche di ognuno dei livelli e modalità del Sistema Educativo prestando attenzione alla diversità, alle specificità etnico-culturali, alle caratteristiche regionali e a quanto stabilisca il Regolamento della presente Legge. Il sottosistema d'educazione universitaria regolerà questa materia nella sua legislazione speciale.

Capitolo VI
Financiamiento de la educaciòn

Financiamiento de la educaciòn

Articolo 50. Lo Stato garantisce un investimento prioritario di crescita progressiva annuale per l'educazione. Quest'investimento è orientato verso la costruzione, ampiamento, riabilitazione, equipaggiamento, manutenzione ed il sostenimento di ediificazioni scolastiche integrali contestualizzate geografico-culturalmente, così come la dotazione di servizi, apparecchi, strumenti, macchinari, materiali necessari, programmi telematici ed altre necessità derivate dalle innovazioni cultrali ed educative. I servizi, apparecchi e materiali necessari riferiti, includono i vicolati ai programmi di salute integrale, sport, ricreazione e cultura del sistema educativo.

Capitolo VII
Disposizioni Transitorie, Finali e Derogatoria

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

PRIMA: fino a quando non si dettino le leggi che vengano derivate dalla presente Legge, resta transitoriamente vigente il seguente regime sanzionatorio per il sottosistema d'educazione basica:

Durante il procedimento di verifica e di determinanzione delle mancanze commesse dalle persone alle quali si riferisce questa Legge ed ai fini della decisione corrispondente, i Ministeri del Potere Popolare con competenza in materia d'Educazione, istruiranno l'espediente rispettivo, nel quale si constateraanno tutte le circostanze e prove che permettano la formazione di un concetto preciso della natura del fatto. In detto procedimento si garantirà alla persona il diritto ad essere sentito ed a esercitare pienamente la propria difesa, in conformità con i principi costituzionali e le disposizioni legali pertinenti.

Per garantire i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Legge, il Ministero del Potere Popolare con cometenza in materia d'Educazione potrà chiudere o esigere la riorganizzazione delle istituzioni educative private nelle quali si attenti contro di loro. I proprietari, direttori o educatori che risultino repsonsabili di tali fatti saranno inabilitati fino a un massimo di dieci anni nell'esercizio di incarichi come docenti o amministrativi presso qualsiasi tipo di struttura, lasso durante il quale non potranno fondare né dirigere per sé né per interposta persona alcun stabilimento educativo.

I proprietari o direttori delle strutture private, secondo il caso, incorrono in mancanza:

a. Per omettere o esprimenre indebitamente nella sede della struttura e nei documenti emanati dalla stessa, l'indicazione che si tratta di strutture iscritte o registrate nel livello rispettivo.

b. Per infrangere il seguente obbligo: gli istituti privati che impartan educazione iniziale, educazione basica, educazione media e universitaria, così come quelli che si occupino dell'educazione indigena e dell'educazione speciale, potranno funzionare solo come strutture private iscritte. Le strutture che accolgano esclusivamente i fgli e le figlie di funzionari e funzionarie diplomatici o consolari di paesi stranieri, figli e figlie di funzionari o funzionarie di altre nazioni appartenenti a organismi internazionali, o di specialisti stranieri contrattati dallo Stato venezuelano, funzioneranno come strutture private registrate, le quali dovranno incorporare obbligatoriamente nei loro piani e programmi di studio le materie vincolate con i fondamenti della nazionalità venezuelana, il cui insegnamento sarà sempre a carico di professionisti venezuelani e professioniste venezuelane della docenza.

c. Per chiudere corsi durante l'anno scolastico averndo accettato studenti regolari, salvo in casi pienamente giustificati, previa autorizzazione del Ministero del Potere Popolare con competenza in materia d'Educazione e quelli che si segnalino nelle leggi speciali, attraverso l'adozione di misure che proteggano gli interessi degli studenti i e delle studentesse e del personale docente. Allo stesso modo, non potranno essere ritenuti i documenti di quegli studenti che per ragioni economiche comprovate non possano soddisfare i pagamenti di matricole o mensilità.

d. Per non mantenere la qualità richiesta nel'insegnamento e nei servizi di biblioteche, laboratori, educazione fisica, orientamento scolastico ed estensione culturle esigiti dall'organo rettore in educazione.

e. Per incompimento ripetuto deggli oblighi lavorativi, legali o contrattuali con i lavoratori a suo servizio.

f. Per violare ripetutamente le disposizioni e gli orientamenti impartiti dalle autorità educative competenti.

Le mancanze a cui si riferisce il numerale precedente saranno sanzionate con multe tra le duecentocinquanta e le cinquecento unità tributarie, senza considerare le azioni legali che possano derivare dal fatto.

I membri del personale docente incorrono in mancanza grave nei seguenti casi:

a. Per applicazione di castighi corporali o minacciosi agli studenti.

b. Per manifesta negligenza nell'esercizio dell'incarico.

c. Per l'abbandono dell'incarico senza averne licenza, o prima di aver consegnato formalmente lo stesso a chi debba rimpiazzarlo o rimpiazzarla o all'unità educativa competente, salvo i csi in cui ci siano motivi di forza maggiore o casi fortuiti.

d. Per l'assenza e l'incompimento ripetuto degli obblighi che gli e le corrispondono nelle funzioni della valutazione scolastica.

e. Per avere condotta contraria all'etica professionale, alla morale, ai buoni costumi o ai principi previsti dalla Costituzione della Repubblica e da ulteriori leggi.

f. Per l'aggressione fisica, a parole o altre forme di violenza contro i propri compagni di lavoro, i propri superiori gerarchici ed i propri subordinati.

g. Per utilizzare mezzi fraudolenti per beneficiarsi di qualsiasi diritto che accordi la presente Legge.

h. Per coadiuvare nella commissione di mancanze gravi commesse da altri membri della comunità educativa.

i. Per incompimento ripetuto degli obblighi legali, regolamentari o amministrativi.

j. Per assenza ingiustificata per tre giorni abili durante il periodo di un mese. Il Regolamento stabilirà tutto quanto relativo al personale docente che lavori a tempo convenzionale e ad altri casi.

Inoltre incorrono in mancanza grave i proessionisti e le professioniste della docenza nell'esercizio di incarichi di direzione o supervisione dell'educazione, quando violino la stabilità degli educatori e delle educatrici o diano luogo all'applicazione di misure illegali contro questi.

Le mancanze gravi saranno sanzionate dal Ministero del Potere Popolare con competenza in materia d'Educazione secondo la propria gravità, con la separazione dall'incarico per un periodo da uno a tre anni. La recidività nella commissione di mancanza grave sarà sanzionata con la destituzione e l'inabilitazione per il servizio in incarichi docenti e amministrativi, per un periodo da tre a cinque anni. L'Esecutivo Nazionale stabilirà nel regolamento di questa Legge le norme per applicare le sanzioni e trasmettere le risorse corrispondenti.

Le mancanze lievi in cui incorrano i membri de personale docente potranno essere sanzionate con ammonizione scritta, o con separazione temporanea dall'incarico fino a un lasso di undici mesi.

L'organo rettore con competenza in materia d'educazione determinerà le mancanze lievi, la gradazione delle sanzioni, gli organi che le applicheranno e le risorse che potranno essere esercitati dagli interessati.

Il lasso di durata della sanzione non sarà remunerato né considerato come tempo in servizio.

Gli studenti e le studentesse che incorrano in mancanze di disciplina, si sottometteranno a misure alterne di risoluzione di conflitti, prodotto della mediazione e conciliazione che adottino i componenti della comunità educativa, salvaguardando sempre il diritto all'educazione ed alla legislazione sulla protezione di bambini, bambine ed adolescenti.

Contro le sanzioni imposte dal Ministero con competenza in materia d'Educazione, si farà ricorso al contenzioso amministrativo. Dalle sanzioni che impongano altri funzionari o funzionarie od organismi si potrà ricorrere presso il Ministero con competenza in materia d'Educazione.

Coloro che dirigano mezzi di comunicazione sociale sono obbligati a prestare la loro cooperazione al compito educativo ed aggiustare la propria programmazione per il raggiungimento dei fini e degli obiettivi consacrati dalla Costituzione della Repubblica e dalla presente Legge. Si proibisce la pubblicazione e divulgazione di stampe o altre forme di comunicazione sociale che producano terrore nei bambini, bambine e adolescenti, che incitino all'odio, all'aggressività, all'indisciplina, che deformino il linguaggio e che attentino ai sani valori del popolo venezuelano, alla morale ed ai costumi, alla salute mentale e fisica della popolazione. In caso d'infrazione di questo numerale, gli organi rettori in materia d'educazione solleciteranno all'autorità corrispondente la sospensione immediata delle attività o le pubblicazioni di cui tratti, senza la pregiudiziale dell'applicazione delle sanzioni contenute nell'ordinamento giuridico venezuelano.

La recidività in qualunque delle mancanze previste dai numerali anteriori sarà sanzionata con il doppio della sanzione imposta.

Tutto quanto relativo a mancanze e sanzioni rispetto a istituti d'educazione superiore universitaria, sarà determinato dalla legge corrispondente.

SECONDA: In un lasso non maggiore di un anno a partire dal promulgamento della presente Legge, si sanzioneranno e promulgheranno le legislazioni speciali riferite in questa Legge.

TERZA: In un lasso non maggiore di un anno a partire dal promulgamento della presente Legge, si sanzionerà e promulgherà il suo Regolamento.

QUARTA: Fino a quando non si promulghi la Legge Speciale che regolerà l'ingresso, l'esercizio, la promozione, la permanenza, il proseguimento e l'uscita dalla professione docente, in base ai principi costituzionali e alla presente Legge, si stabilisce che l'ingresso, la promozione e la permanenza degli educatori e delle educatrici nel Sistema Educativo risponderà ai criteri di valutazione integrale di merito accademico e disimpegno etico, sociale ed educativo, senza ingerenza di partito o di altra natura non accademica, e si ordina all'organo con competenza in materia d'educazione basica di stabilire un Regolamento Provvisorio d'Ingresso e Ascesa nella Docenza, nell'arco dei tre mesi seguenti la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della presente Legge.

QUINTA: Per ragioni di necessità comprovata nei differenti livelli e modalità del sottosistema d'educazione basica e nel frattempo che duri questa condizione ddi necessità, si potranno incorporare professionisti di aree distinte alla docenza con le stesse condizioni di lavoro dei professionisti e delle professioniste docenti. I requisiti, le condizioni ed il regime di servizio si stabiliranno in una normativa dettata a tal effetto dall'organo rettore in materia d'educazione basica.

DISPOSIZIONE OBBLIGATORIA

UNICA: Si deroga la Legge Organica dell'Educazione pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica del Venezuela N° 2.635 Straordinario, in data 28 luglio del 1980. Il suo Regolamento Generale ed il Regolamento dell'Esercizio della Professione Docente restano vigenti in ciò che non contraddica la presente Legge.

DISPOSIZIONE FINALE

UNICA: La presente Legge entrerà in vigore a partire dalla sua pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Data, firmata e timbrata presso il Palazzo Federale Legislativo, sede dell'Assemblea Nazionale, Caracas, il tredici agosto del duemilanove. Anno 199° dell'Indipendenza e 150° della Federazione.


CILIA FLORES
Presidentessa dell'Assemblea Nazionale


SAUL ORTEGA CAMPOS
Primo Vicepresidente

JOSE ALBORNOZ URBANO
Secondo Vicepresidente


IVAN ZERPA GUERRERO
Segretario

VICTOR CLARK BOSCAN
Sottosegretario


Assemblea Nazionale N°124

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